È illegittima la normativa nazionale che vieta la monetizzazione delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Con sentenza del 18 gennaio 2024, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta di Nizza, è da considerarsi illegittimo l’articolo 5,D.L. n. 95/2012che, per esigenze dettate dal contenimento della spesa pubblica, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità “finanziaria” sostitutiva  per i giorni di ferie non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto e non dimostri di non aver goduto delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Nel caso di specie, un Comune italiano contestava la domanda di un dipendente pubblico che, avendo rassegnato le proprie dimissioni, chiedeva il versamento di un’indennità “finanziaria” sostitutiva per i giorni di ferie non goduti.

La Corte di Giustizia UE, pertanto, investita della questione tramite rinvio pregiudiziale, ha confermato il suo costante orientamento dichiarando la non conformità della normativa italiana al diritto UE e rimarcando il diritto incondizionato del lavoratore alle ferie nonché a un’indennità economica sostitutiva nel caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute.