È antisindacale la condotta del cessionario che non avvia il confronto sindacale prima del trasferimento d’azienda

Con ordinanza n. 28838 del 17 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che devono essere rimossi gli effetti della cessione d’azienda avviata senza il rispetto, da parte dell’aspirante cessionario, della procedura informativa di cui all’art. 47, l. n. 428/1990.
La Suprema Corte, infatti, ha condannato il medesimo per condotta antisindacale precisando che in un contesto di trattative per il trasferimento di azienda, anche per il potenziale cessionario vige l’obbligo di dare avvio al confronto sindacale, fornendo alle OO.SS. le dovute e necessarie informative del caso, facendo la norma suddetta riferimento alle “imprese interessate”.