Divieto di installazione di telecamere in azienda senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017, ha affermato il principio secondo cui, in mancanza del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o dell’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, costituisce reato l’installazione in azienda di telecamere di videosorveglianza da parte del datore di lavoro, nonostante il consenso dei dipendenti.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali, procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce una oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate, da una parte, a riscontrare se gli impianti audiovisivi abbiano o meno l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza e, dall’altra, a verificare l’effettiva rispondenza di detti impianti ad esigenze tecnico-produttive o di sicurezza.
Aggiunge, altresì, la Corte che non ha alcuna portata esimente il consenso, scritto o orale, dei singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio in cui versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.