Disposizioni transitorie introdotte dalla Legge Biagi e risoluzione dei contratti di collaborazione stipulati nel vigore della disciplina previgente

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 7 aprile 2006, si è espresso in relazione a taluni aspetti inerenti l’interpretazione delle disposizioni transitorie in materia di collaborazioni di cui all’art. 86, D. Lgs. 276/2003. Il caso sottoposto all’attenzione del Giudice concerneva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa – la cui genuinità non era contestata tra le parti – stipulato in data 30 marzo 2000, tacitamente rinnovatosi di anno in anno, risoltosi a seguito di recesso verbale intimato dal committente il 30 novembre 2004 senza il preavviso di un mese contrattualmente pattuito. Secondo il Giudice genovese il citato art. 86 va interpretato nel senso che i cd. co.co.co., stipulati nel vigore della disciplina previgente, devono considerarsi automaticamente risolti alla data del 24 ottobre 2004 – termine ultimo del periodo transitorio -salvo l’esistenza di eventuali accordi aziendali di transizione al nuovo regime (nella fattispecie inesistenti).