Disciplina del trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti da aziende interessate da operazioni societarie

Con il messaggio, n. 1617 del 13 aprile 2016, l’INPS, dopo aver interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che, in ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o di rami di esse è possibile proseguire senza soluzione di continuità, l’erogazione delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (Fondo di solidarietà di sostegno al reddito per i lavoratori che non sono coperti dalla Cassa Integrazione) avviata dall’azienda cedente.

Tale continuazione, secondo l’Inps, in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica, verificatosi durante l’erogazione di tale trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto l’ulteriore requisito dell’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, è subordinato ai seguenti adempimenti:

– una manifestazione di interesse alla prosecuzione dei programmi di integrazione come concordati;

– un nuovo accordo collettivo, ovvero una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmataria del precedente accordo.