Dirigente e genericità della contestazione disciplinare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8246 del 26 aprile 2016, ha affermato la nullità del licenziamento intimato al dirigente, quando la contestazione degli addebiti non sia stata ben motivata e circostanziata.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), sia se a base del recesso siano poste condotte tali da compromettere in modo irreparabile il necessario vincolo fiduciario.