Differenze contributive in caso di assenze o sospensione concordata della prestazione lavorativa

Con Ordinanza 21479 del 6 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione lavorativa continua a sussistere l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di corrispondere la contribuzione previdenziale con riferimento all’orario normale di lavoro, nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale di riferimento o dal contratto individuale laddove questo preveda un orario superiore. La Suprema Corte evidenzia come vada esclusa la libertà delle parti nel modificare l’orario o la presenza sul lavoro con effetti sull’obbligazione alla contribuzione, in quanto quest’ultima è svincolata ed autonoma rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta. Eventuali attenuazioni o cessazioni temporanee dell’attività sono considerate parte esclusivamente del rischio imprenditoriale e non possono riflettersi sull’obbligo contributivo.