Il delegato alla sicurezza sul lavoro non è automaticamente responsabile per colpa

La Suprema Corte, con sentenza n. 18779 del 18 aprile 2017, in tema di infortunio sul lavoro, ha escluso la responsabilità per colpa del delegato alla sicurezza del datore di lavoro per le lesioni personali riportate dal lavoratore nell’utilizzo di un macchinario dotato di idoneo dispositivo di sicurezza, in quanto non era stata provata alcuna condotta colposa imputabile al datore di lavoro.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il macchinario (che aveva causato le lesioni al dipendente) era dotato dei requisiti di sicurezza richiesti e, non essendo stata fornita la prova dell’esatta dinamica dell’incidente, non poteva configurarsi la responsabilità del delegato alla sicurezza, “proprio perché non era emersa alcuna condotta colposa a lui rimproverabile”.