Decontribuzione dei premi di produttività

L’INPS, con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla decontribuzione dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori prevista ai sensi all’art. 55 del D.L. n. 55/2017. La decontribuzione si applica ai premi di risultato corrisposti per aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che gli importi siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato del Lavoro.
L’Istituto previdenziale ha chiarito in particolare che è stato soppresso il massimale più elevato di premi detassati (4.000,00 euro), con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000,00 euro, ed ha introdotto, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente e la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Viene altresì precisato che l’agevolazione contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS e che è da considerarsi annuale e, nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo può essere usufruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento degli 800,00 euro di premio, per cui è necessario che il lavoratore comunichi al proprio datore la quota di premio di produttività, ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore, che fruisce della decontribuzione di cui all’articolo 55 del D.L. n. 50/2017.