Criteri per l’autorizzazione di un ulteriore periodo di CIGS

Con la circolare n. 22 del 11 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale n.95075 del 25 marzo 2016, per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per le aziende in crisi di cui l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.

Per poter ottenere la proroga è necessario che l’impresa abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e sia impossibilitata a portare a termine il piano di risanamento contenuto nel programma, che si determini la cessazione dell’attività aziendale e che  esistano concrete prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori.

In presenza dei suddetti presupposti, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.