Contratto di solidarietà difensiva e compatibilità con la precedente procedura di mobilità

Con sentenza n. 9307 del 7 aprile 2021, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l’applicazione di un contratto di solidarietà ai dipendenti adibiti ad un settore aziendale già interessato da una procedura di mobilità volontaria precedentemente avviata, in quanto, per poter assicurare la continuità aziendale, deve essere garantita all’impresa la possibilità di far fronte ad una sopravvenuta crisi produttiva riguardante un settore specifico. In particolare, la Suprema Corte, ribaltando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che la previsione legislativa avente ad oggetto la possibilità che la riduzione oraria realizzi un impedimento anche solo parziale di esuberi, implica la possibilità che un contratto di solidarietà difensiva intervenga nel corso di una procedura di riduzione di personale, dovendo, invece, ritenersi illegittima la situazione inversa, in cui, nella vigenza del contratto di solidarietà, il datore avvii una procedura di licenziamento collettivo.