Contratti di solidarietà difensivi ed eventuali modifiche dell’orario di lavoro

Con risposta ad Interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato sulla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo così come modificata dal D.Lgs. n. 148/2015; in particolare, al Ministero è stato chiesto se, in costanza di solidarietà, sia possibile procedere alla trasformazione di contratti di lavoro part-time in full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

Al riguardo il Ministero, dopo aver ribadito che con la stipula di un contratto di solidarietà sotto forma di contratti collettivi aziendali, è prevista una riduzione dell’orario di lavoro non oltre predeterminati limiti, ha affermato che “risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita, sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato, secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà”.