Condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale per le aziende che abbiano cessato o che stiano cessando l’attività produttiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al Decreto Legge n. 109/2018 che ha introdotto la possibilità di ricorrere all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o che stiano cessando l’attività produttiva alla presenza di determinate condizioni.
Infatti, ai sensi della normativa soprarichiamata, a partire dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018,2019 e 2020 in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per i licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il Ministero ha precisato che per poter accedere al trattamento di integrazione per crisi aziendale è necessario che l’impresa predisponga un piano di cessione articolato e sostenuto dalla procedura di cui all’art. 2112 c.c. eventualmente con le deroghe di cui all’art. 47 L.428/1990, in modo tale che sia garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali e che stipuli con le parti sociali uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Interessata.
Il suddetto accordo dovrà contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione o ancora al programma di politiche attive regionali nonché il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.