Compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option

L’INPS, con messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di “fringe benefit” e di “stock option” al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.
In particolare l’articolo 3, comma 10, del D.L. n. 176/2022, (c.d. decreto Aiuti quater), ha incrementato a 3.000 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti.
L’Istituto previdenziale, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
In ragione di ciò, l’INPS ha precisato che i datori di lavoro interessati dovranno inviare, con modalità esclusivamente telematiche, entro e non oltre il 21 febbraio 2023, i dati relativi ai compensi per “fringe benefit” e “stock option” erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022.