Clausola sociale per cambio appalto nei call center

Lo scorso 30 maggio, è stato siglato l’accordo tra i sindacati delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione (Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) che ha definito i criteri per il cambio di appalto tra imprese che proseguano l’attività con lo stesso committente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della legge 11/2016, secondo cui, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante (cosiddetta “clausola sociale”).

Con l’accordo in questione viene ribadito che la “prosecuzione” del rapporto di lavoro può verificarsi solo in occasione di cambi di appalto che abbiano ad oggetto la medesima attività di “call center” presso lo stesso committente. Qualora si verifichi questa situazione in base alla intesa collettiva, l’impresa uscente deve dare  comunicazione del cambio di appalto alle organizzazioni sindacali territoriali e nazionali, unitamente alle Rsu, con la quale viene data indicazione sul numero e le condizioni di lavoro degli addetti interessati al cambio contrattuale. L’impresa aggiudicatrice, a sua volta, deve comunicare agli stessi destinatari l’aggiudicazione del servizio entro i 30 giorni antecedenti l’inizio delle attività. Una volta completate le comunicazioni, si apre una procedura di esame congiunto, finalizzata a definire le condizioni di lavoro applicabili al personale interessato dal passaggio da un’azienda all’altra. Secondo quanto previsto dall’accordo, i lavoratori interessati dal passaggio sono i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti. Il trasferimento del personale può avvenire o, a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali applicate dal datore di lavoro precedente oppure, con variazione delle modalità e delle condizioni del rapporto.