Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 5 del 31 marzo 2026, ha fornito alcune precisazioni in ordine all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, così come previsto dal D.L. 109/2018 convertito in L. 130/2018, come modificato e prorogato dall’articolo 1, comma 172 della L. 199/2025.
In particolare, la norma citata dispone che, per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.
Il Ministero ha chiarito che, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, ai fini della concessione della proroga, dovranno valutarsi alternativamente: la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo e la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale.
Pertanto, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.
