Chiarimenti ministeriali in ordine all’apprendistato professionalizzante

Il Ministero del Lavoro, con risposta a due interpelli del 21 giugno 2006, ha fornito alcune indicazioni utili, di seguito elencate, in ordine all’applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante:
a) è conforme all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 (specie a seguito dell’aggiunta, alla medesima disposizione, del comma 5 bis) e, come tale, determina la diretta applicabilità del suddetto istituto contrattuale, la previsione contenuta in un contratto collettivo che, ai fini della disciplina del contenuto formativo di questo particolare rapporto di lavoro, abbia determinato direttamente o indirettamente (anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti o codificate dall’ISFOL) gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione;
b) i nuovi limiti di durata (fino a sei anni) di questo contratto e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell’apprendista), specie qualora le regioni e la contrattazione collettiva non abbiano definito i pertinenti contenuti formativi, saranno applicabili solo laddove risulti pienamente attuata la disciplina in merito introdotta con il D.Lgs. n. 276/2003;
c) l’individuazione delle qualifiche e l’effettiva durata dei contratti in esame è rimessa esclusivamente ai “contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale”, escludendo, pertanto, la rilevanza, in proposito, di altri livelli di contrattazione;
d) diversamente, sempre che le regioni abbiano provveduto ad enucleare i profili formativi, l’implementazione di questi ultimi potrà essere rimessa, oltre che alla contrattazione nazionale, anche a quella territoriale o aziendale, definita tramite l’accordo di associazioni dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, con esclusivo riferimento alla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
e) ove le regioni non abbiano, invece, determinato i profili formativi, la loro individuazione potrà essere disciplinata esclusivamente in sede di contrattazione collettiva nazionale, come individuata sub c);
f) per ragioni di inconciliabilità tra vecchia e nuova regolamentazione dell’apprendistato, qualora sia impossibile applicare la disciplina di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003 e si debba, pertanto, continuare a far ricorso alla precedente disciplina del contratto di apprendistato (L. n. 25/1995 e L. n. 196/1997), dovrà parimenti farsi applicazione della pertinente regolamentazione contenuta nei contratti collettivi conclusi prima del settembre 2003; solo per la parte economica, inoltre, per evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris, potranno essere applicate le previsioni in proposito formulate negli accordi collettivi che hanno regolamentato il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante;
g) per le medesime ragioni, quando, pur in presenza della regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba comunque applicare la previgente normativa del contratto di apprendistato, occorrerà rifarsi a quest’ultima disciplina anche in relazione alle previsioni concernenti la formazione dell’apprendista.