Cessione di ramo d’azienda e autonomia funzionale del ramo ceduto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10352 del 19 maggio 2016, ha ribadito che per autonomia funzionale del ramo d’azienda deve essere intesa la capacità dello stesso – già al momento dello scorporo dal complesso – di provvedere ad uno scopo produttivo attraverso i suoi mezzi, quindi di svolgere, autonomamente e senza integrazioni del cessionario, il servizio o la funzione a cui era già destinato nell’ambito dell’impresa cedente. I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, specificato che la prova di tutti i requisiti attestanti l’autonomia del ramo d’azienda grava su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., ossia  l’applicazione della garanzia della continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.

Nel caso di specie, non è stato ritenuto soddisfatto il requisito dell’autonomia in quanto, con la cessione del ramo di azienda che svolgeva servizi di back office consumer/corporate e gestione del credito, non erano stati trasferiti i relativi programmi e i sistemi informatici, di proprietà della cedente, che i dipendenti ceduti dovevano utilizzare per esplicare i suddetti servizi e che risultavano fondamentali per la prova dell’autonomia ed autosufficienza del ramo.