Il blocco delle assunzioni ha solo la finalità di contenere la spesa pubblica

IL TAR Lazio, con sentenza n. 3997 del 30 maggio 2006, ha statuito che, pur a fronte del cd. blocco delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, disposto con l’art. 34 della Legge finanziaria n. 289/2002 e rinnovato con la successiva L. n. 350/2003, debba considerarsi illegittimo il provvedimento di diniego della richiesta di presa di servizio quale professore associato avanzata da un ricercatore universitario confermato e giudicato idoneo a ricoprire il posto di professore universitario di II fascia, dal momento che, nel caso in cui fosse stata, invece, disposta l’assunzione del medesimo ricercatore, nessun maggior costo economico sarebbe stato imputato a carico del bilancio dell’università.
Infatti, secondo quanto accertato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la retribuzione eventualmente spettante da professore di II fascia sarebbe stata, nel caso di specie, inferiore a quella correntemente percepita dal ricorrente quale ricercatore e, conseguentemente, non avrebbe avuto incidenza sul cd. “blocco delle assunzioni”, che ha la mera finalità di determinare condizioni di contenimento della spesa pubblica.