Benefici contributivi ex art. 8, comma 4, L. 223/91: i presupposti per il riconoscimento

Con sentenza n. 2228 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la concessione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 4, L. 223/91, alle imprese che assumono personale già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 prevista dalla stessa legge, presuppone che venga accertata la cessazione effettiva dell’impresa originaria e la nuova assunzione da parte di altra impresa per esigenze economiche effettivamente sussistenti.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto inesistente la discontinuità tra la gestione aziendale dell’impresa cedente e quella della cessionaria, con conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c., norma ostativa al riconoscimento degli sgravi contributivi in esame.