Al lavoratore distaccato in sostituzione si applica la legge dello Stato in cui lavora

Con sentenza del 6 settembre 2018, causa C-527/16, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’art. 12, par. 1, Regolamento UE n. 883/2004, in base al quale il lavoratore che presta attività di lavoro subordinato in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccato in un altro Stato membro, per svolgervi un lavoro per suo conto, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato membro a condizione che: a) la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi; b) il soggetto non sia stato inviato in sostituzione di un’altra persona distaccata.
In particolare la Corte di Giustizia ha stabilito che nel caso in cui un lavoratore, che sia distaccato dal datore per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore, quest’ultimo lavoratore dev’essere considerato “inviato in sostituzione di un’altra persona” e, pertanto, sarà assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui opera e non di quello in cui in cui il suo datore esercita abitualmente le sue attività.
Il fatto che i datori dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.