Al dipendente spetta il risarcimento del danno anche se il licenziamento dichiarato illegittimo non sia stato eseguito dal datore di lavoro

Con sentenza n. 38183 del 30 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che ove il licenziamento di un lavoratore sia stato dichiarato illegittimo e il datore di lavoro abbia successivamente intimato al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo – non impugnato dal dipendente – non deve essere applicata la sanzione reintegratoria.
Ciononostante, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, nella misura minima di cinque mensilità, per effetto del combinato disposto dei commi 7, 2 e 4 dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”), il quale è dovuto per il solo fatto dell’intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio.
Conseguentemente, il risarcimento del danno si applica in tutte le ipotesi in cui sia riconosciuto illegittimo il licenziamento e il datore di lavoro abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale.