Accordo di ricollocazione ai sensi dell’art. 24bis del D.Lgs. 148/2015 come introdotto dall’art. 1, comma 136, L. 205/2017

Con circolare n. 11 del 7 giugno 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, hanno fornito alcuni chiarimenti in ordine ai criteri ed alle modalità di accesso all’accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero in attuazione della misura contenuta all’art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015 introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018.
Con la suddetta disposizione, è stata riconosciuta l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione previsto dall’art. 23 D.Lgs. 150/2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, lo richiedano espressamente all’Anpal.
L’accordo di ricollocazione è ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 bis, ma non è possibile ricorrervi nel caso in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da un contratto di solidarietà.
La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL.
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere usufruirà sia di una esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto sia della corresponsione di un contributo INPS mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Al datore di lavoro che assumerà il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, spetterà invece l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad Euro 4.030 su base annua.
L’esonero sarà riconosciuto per una durata non superiore a diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato mentre in caso di assunzione a tempo determinato sarà riconosciuto per una durata non superiore a dodici mesi. Nell’ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetterà per ulteriori sei mesi.