Accesso agli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni in presenza di un contratto di espansione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 148/2015

L’INPS, con messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’accesso agli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni in presenza di un contratto di espansione di cui all’articolo 41 del. D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dall’art.1, comma 215, della L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) che ha stabilito che il regime sperimentale ivi previsto trovi applicazione anche per gli anni 2022 e 2023.

Il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, i quali, secondo quanto evidenziato dall’INPS, individuano una serie di condizioni ostative all’applicabilità dei sopra richiamati incentivi.

In particolare è previsto che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

L’Istituto previdenziale, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal succitato articolo in quanto, la previsione di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 secondo cui nel contratto di espansione deve essere espressamente preventivato il numero di assunzioni da effettuare, non può essere considerata al pari di un obbligo legale di assunzione. Ciò in quanto, in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

L’Istituto previdenziale ha, altresì, chiarito che, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano previste riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un contrasto con la previsione di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2015.