Abrogata la tassazione agevolata delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo

Con l’art. 36, comma 23, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2006 e pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio u.s. ha abrogato il comma 4bis dell’art. 17 del DPR 22 dicembre 1986 (cd. T.U. Imposte sui Redditi), che prevedeva che: “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e 55 anni se uomini, di cui all’art. 17, comma 1 lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’art. 17”.
Va evidenziata, nel dato normativo sopra richiamato, la presenza di due errori, laddove il decreto fa riferimento all’art. 19 (anziché all’indicato art. 17) e che il TUIR è del 22 dicembre 1986, anziché dell’indicato 22 settembre 1986.