NOVITÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI APPALTI

Lo scorso 17 marzo è entrato in vigore il D.L. n. 25/2017, recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.
Il decreto legge – emanato a seguito dell’ammissibilità dei referendum denominati “abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio” – prevede, la modifica del regime della responsabilità solidale negli appalti, nonché l’abolizione del lavoro accessorio (cd. voucher).
Con riferimento all’appalto, si ricorda che l’art. 29 D.Lgs. 276/2003, prevede che anche il committente sia responsabile solidalmente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il proprio datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive e i premi assicurativi di cui sono titolari gli enti previdenziali.
Nella formulazione dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, era previsto che l’azione esecutiva poteva essere effettuata nei confronti del committente solo dopo l’eventuale infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore.
Tuttavia, con la soppressione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. 276/2003, ad opera del D.L. 25 in esame, la tutela della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore è venuta meno, con la conseguenza che il committente è direttamente responsabile di eventuali inadempimenti dell’appaltatore, sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti degli enti previdenziali.
In sostanza, con la nuova formulazione normativa, il committente è tenuto a pagare direttamente lavoratori e enti previdenziali, in relazione agli emolumenti che trovino titolo diretto nel rapporto di appalto, salva in ogni caso la possibilità di effettuare un’azione di regresso nei confronti dell’appaltatore stesso.
Oltre ad abrogare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, il decreto legge in esame interviene, all’art. 2, co. 1, sulla derogabilità della disciplina del vincolo di solidarietà.
Infatti, la precedente formulazione dell’art. 29 sopra richiamato, consentiva ai contratti collettivi sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di disporre “diversamente” e altresì di “individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”
Disponendo sic et simpliciter l’abrogazione della prima parte dell’art. 29, co. 2, viene riconosciuta, pertanto, l’inderogabilità del regime di solidarietà ad opera delle parti sociali.
Allo stato, dunque, la nuova formulazione dell’art. 29 co. 2, così ridisegnata, è la seguente: