E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025.
In materia di lavoro si segnala l’art. 22 che, nell’aggiungere il comma 2 bis all’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, prevede l’obbligo in capo al lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa.
La suddetta comunicazione si aggiunge a quella da compiere, sempre in capo al lavoratore, nei confronti dell’INPS territorialmente competente, già prevista dal comma 2 del succitato articolo 8, pena la decadenza dell’integrazione salaria.
A differenza però di quest’ultima, la mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione al datore di lavoro non comporta alcuna sanzione.
