È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025, la L. 15 maggio 2025, n. 76, entrata in vigore il 10 giugno 2025. Il provvedimento contiene disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione ed avente l’obiettivo di “rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare sul piano economico e sociale”(art. 1).
ART. 2 – Definizione delle tipologie di partecipazione dei lavoratori
Vengono distinte le seguenti quattro tipologie di partecipazione:
– Partecipazione gestionale, intesa come “la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”;
– Partecipazione economica e finanziaria, definita come “la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”;
– Partecipazione organizzativa, riferita al “coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”;
– Partecipazione consultiva, la quale si realizza “attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”.
ARTT. 3 e 4 – Partecipazione gestionale dei lavoratori
La legge in commento distingue tra società che adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile e quelle che adottano il sistema monistico o tradizionale. L’art. 3 statuisce che nelle società con struttura dualistica, se l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, la contrattazione può prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi nel rispetto dei requisiti di professionalità ed onorabilità.
L’art. 4, invece, prevede che, nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, sempre se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori e, se costituito, al comitato per il controllo sulla gestione di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Parallelamente a quanto previsto per il modello dualistico, i rappresentanti sono scelti secondo procedure definite dalla contrattazione collettiva e devono possedere requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.
ARTT. 5 e 6 – Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori
Al fine di incentivare tale modalità di partecipazione, la legge introduce due regimi fiscali transitori limitati all’anno 2025:
– in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10%, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva (IRPEF e addizionali regionali e comunali) viene elevato da 3000 a 5000 euro lordi, con aliquota agevolata al 5% per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo fino a 80.000 euro;
– i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, sono esenti dalle imposte sui redditi per un ammontare pari al 50% per un importo non superiore a 1.500 euro annui.
Viene inoltre confermata la possibilità per le società di implementare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che contemplino anche l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato, il cui valore, a determinate condizioni, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetto all’imposta sostitutiva per i premi.
ARTT. 7 e 8 – Partecipazione organizzativa dei lavoratori
Viene previsto, all’art. 7, che le società potranno promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in eguale numero, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8, le società potranno prevedere nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Per le imprese con meno di 35 lavoratori, è prevista la possibilità di favorire, anche tramite enti bilaterali, forme di partecipazione organizzativa, riconoscendo così la specificità delle piccole realtà produttive.
ARTT. 9-10-11 – Partecipazione consultiva dei lavoratori
Nell’ambito delle stesse commissioni paritetiche, l’art. 9 prevede che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore potranno essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. La definizione della composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché delle sedi, dei tempi, delle modalità e dei contenuti della consultazione è devoluta ai contratti collettivi nazionali.
La procedura di consultazione viene disciplinata dall’art. 10, il quale prevede che il datore di lavoro convochi la commissione paritetica e che la consultazione debba essere avviata entro un termine di cinque giorni dalla ricezione della convocazione e concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo che le parti concordino tempistiche diverse.
Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro ha l’obbligo di riconvocare la commissione per illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica. Tutte le informazioni condivise nel corso della procedura sono protette da un vincolo di riservatezza, soprattutto ove si tratti di dati sensibili o coperti da obblighi di segretezza previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
L’art. 11 dispone che “sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi”.
ART. 12 – Formazione
Ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, l’art. 12 prevede un obbligo formativo di almeno dieci ore annue per i rappresentanti dei lavoratori facenti parte delle commissioni paritetiche e che partecipano agli organi societari.
ART. 13 – Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori
L’art. 13 prevede l’istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti dello stesso CNEL, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La Commissione, avente funzioni di osservatorio, supporto interpretativo e promozione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate alle aziende, avrà dunque il compito di monitorare l’attuazione della legge e, ove richiesto, fornire pareri interpretativi e di indirizzo anche in vista della proposta di future misure correttive.
Infine, l’art. 14 prevede che la legge si applichi anche alle società cooperative in quanto compatibili.
Si segnala, che la legge in commento non impone alle imprese un obbligo generalizzato di introdurre le nuove forme di partecipazione, lasciando alle singole aziende la possibilità di valutarne l’adozione e le relative modalità attuative, in conformità con quanto sarà definito dalla contrattazione collettiva.
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