CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 95/2025 (C.D. “DECRETO ECONOMIA”): CONTRATTI A TERMINE E PROROGA CAUSALI INDIVIDUALI

Con la Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 recante “disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 ed entrata in vigore il 10 agosto 2025, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 95 del 30 giugno 2025 (c.d. “Decreto Economia”).

In ambito giuslavoristico si segnala l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 14 del D.L. n. 95/2025, che ha modificato l’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015, prorogando fino al 31 dicembre 2026, in mancanza di accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalle loro strutture aziendali, la possibilità per le parti di definire in autonomia le causali che consentano il superamento del limite dei 12 mesi nei contratti a termine.

Per comprendere la portata di tale proroga è opportuno ricordare che il summenzionato articolo recita:

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.

In conclusione, la Legge n. 118/2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la facoltà per i datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata superiore ai 12 mesi, utilizzando la causale “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.