Trasferimento di ramo d’azienda e requisito dell’autonomia funzionale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17201 del 26 giugno 2025, in materia di trasferimento di ramo d’azienda, ha ribadito che, ai fini della legittimità della cessione ex art. 2112 c.c., è requisito indefettibile l’autonomia funzionale del complesso ceduto, intesa come capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere autonomamente a uno scopo produttivo con propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessarie e rilevanti integrazioni da parte del cessionario.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il ramo d’azienda oggetto della cessione pur essendo costituito in parte da rapporti giuridici dematerializzati “difettava dell’elemento dell’autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di un’attività di produzione di beni e servizi”. In particolare, la Corte ha evidenziato che i contratti di servizi stipulati in sede di cessione relativi ai programmi informatici a supporto dell’attività ceduta costituivano un chiaro indice della dipendenza funzionale del ramo ceduto dalla cedente, escludendo così la possibilità di considerarlo un’entità autonoma.