La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11745 del 5 maggio 2025, ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto qualora il recesso datoriale intervenga con “ritardo” e le motivazioni risultino del tutto estranee a quelle che legittimano tale recesso.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento dopo un periodo di sette mesi e dieci giorni dal rientro in servizio del lavoratore. La Suprema Corte ha ritenuto che un simile ritardo fosse idoneo a ingenerare nel lavoratore la legittima aspettativa che il datore avesse rinunciato all’esercizio del potere di recesso.