Con la sentenza n. 26956 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, ha statuito che per giustificare una deroga prevista dal CCNL ai criteri di calcolo delle assenze al fine del computo del comporto nei casi di “malattia particolarmente grave” occorsi in un determinato periodo, il lavoratore non può limitarsi ad informare il datore di lavoro sul proprio stato di salute tramite messaggi Whatsapp, in quanto privi di valore medico-legale per attestare la gravità della malattia.
La Corte ha, altresì, precisato che, nell’interpretare le disposizioni del contratto collettivo nonché previsioni analoghe di altri contratti collettivi riguardanti la nozione di “malattia particolarmente grave”, sono da ritenere rientranti in tale definizione solamente le patologie che richiedano terapia “salvavita”.
Nel caso di specie, i Giudici hanno confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore irrogato per superamento del periodo di comporto, non essendo stata dimostrata la gravità della malattia, né tramite gli scambi di messaggi intercorsi tra il lavoratore e il suo Responsabile in quanto privi di valore medico-legale, né mediante la produzione di un certificato medico attestante la condizione di “patologia grave che richiede terapia salvavita”.
