Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015

L’INPS, con circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.

La suddetta disposizione prevede per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

L’Istituto previdenziale ha chiarito che, per l’anno 2024, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

 Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.