L’INPS, con messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.
Il succitato articolo 4, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
In tale caso, il datore di lavoro, si impegna a corrispondere all’Istituto Previdenziale la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la disposizione normativa prevede che venga versata, integralmente a carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
L’INPS ha chiarito che, ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASPI.
