Con sentenza n. 1445 del 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha statuito che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. Ha altresì chiarito che il lavoratore non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, mentre l’INPS può sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto.
Nel caso di specie, un lavoratore, dopo aver ottenuto l’incentivo all’autoimprenditorialità in luogo della NASpI, si era visto richiedere dall’INPS la restituzione dell’importo percepito in virtù di un rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo coperto dall’anticipazione. La Corte di merito aveva dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall’Istituto nei confronti del lavoratore, considerando il rapporto come una prestazione occasionale di natura autonoma.
La Suprema Corte, cassando la decisione della Corte d’Appello, ha statuito che il legislatore, nel disciplinare la NASpI anticipata, non ha ammesso alcuna deroga all’obbligo di restituzione dell’incentivo in caso di rapporto subordinato, indipendentemente dalla sua durata o retribuzione.