La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26757 del 5 ottobre 2025, ha statuito che l’indennità supplementare dei dirigenti industriali (artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti Aziende Industriali) ha natura esclusivamente risarcitoria e, non configurandosi come compenso per attività lavorativa svolta o da svolgere, non è soggetta a contributi previdenziali.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che è qualificabile come retributiva solo l’erogazione che rappresenta “un’utilità causalmente collegata al rapporto di lavoro e finalizzata ad arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con il suo svolgimento”. Ne restano quindi escluse le somme derivanti da cause autonome o da responsabilità del datore di lavoro, come appunto l’indennità supplementare che viene erogata per risoluzione del rapporto dirigenziale non giustificata.
