Licenziamento orale ed onere della prova

Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2385 del 5 giugno 2025, ha ribadito che in caso di licenziamento intimato oralmente, grava sul lavoratore l’onere di provare, in ossequio ai principi generali di cui all’art. 2697 c.c., che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro volta alla estromissione del dipendente.

Secondo l’orientamento prevalente, infatti, non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa in quanto quest’ultima può costituire l’effetto sia di un licenziamento che di dimissioni o di una risoluzione consensuale. Il lavoratore deve, pertanto, provare che l’estinzione del rapporto di lavoro è dipesa dalla unilaterale iniziativa datoriale.