Legittimo l’accordo di prossimità che deroghi alla disciplina del lavoro intermittente, anche sui limiti di età

La Corte di Cassazione con sentenza del 10 febbraio 2025 n. 3353, ha ribadito che l’accordo di prossimità stipulato ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, può derogare anche ai limiti soggettivi e quantitativi della disciplina sul lavoro intermittente, inclusi i limiti di età, purché siano rispettati i presupposti previsti dalla normativa.

Secondo la Suprema Corte, l’accordo aziendale che contempli finalità collettive – come l’incremento dell’occupazione o della competitività – e che sia sottoscritto da rappresentanze sindacali operanti in azienda sulla base di un criterio maggioritario, ha efficacia generale e vincola tutti i lavoratori, salvo dissenso espresso.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva impugnato la validità dell’accordo aziendale contestandone genericamente la legittimità e la rappresentatività sindacale. La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che l’onere di provare l’assenza dei requisiti di rappresentatività grava su chi contesta l’accordo. Ha inoltre ritenuto sufficiente che l’accordo fosse stato reso conoscibile ai lavoratori tramite il richiamo esplicito nei contratti individuali.