Legittimo il ricorso da parte dei lavoratori ad azioni di autotutela collettiva diverse dallo sciopero

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9526 dell’11 aprile 2025, ha dichiarato la legittimità del ricorso da parte dei lavoratori ad azioni di autotutela collettiva diverse dallo sciopero.

Nel caso specifico, il datore di lavoro aveva contestato la legittimità dell’azione di autotutela collettiva attuata dai lavoratori, i quali si erano rifiutati di seguire la turnazione oraria stabilita dall’accordo aziendale, preferendo invece quella prevista dal CCNL di riferimento a seguito della mancata corresponsione di un’indennità prevista. Di conseguenza, l’azienda aveva deciso di licenziare i lavoratori per motivi legati a tale comportamento di protesta.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che l’azione collettiva intrapresa dai lavoratori, seppur diversa dallo sciopero, rientra tra le forme tutelate dalla Costituzione italiana e dalle fonti sovranazionali. La Corte ha sottolineato che è protetto non solo il diritto di sciopero, ma anche le altre forme di azione collettiva e sindacale, che sono espressione della libertà di organizzazione dei lavoratori. Pertanto, l’attività di autotutela non può essere considerata un illecito civile. In base a tale valutazione, la Corte ha dichiarato illegittimi i licenziamenti dei lavoratori, in quanto intimati per finalità antisindacali, contrarie ai principi sanciti dall’art. 4 della legge 604/1966.