Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 10 aprile 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dalla L. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.
In particolare, il Ministero ha ribadito che il limite di quindici giorni di assenza ingiustificata previsto dall’art. 7 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 per poter procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro, opera in via residuale allorquando non vi sia una espressa previsione nella contrattazione collettiva.
Tuttavia, benché la disposizione non disponga l’inderogabilità del suddetto termine, il Ministero ha ritenuto che la norma non possa contemplare interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore e, pertanto, il termine dei quindici giorni non può essere derogato in peius dalla contrattazione collettiva.
Il Ministero del Lavoro ha, altresì, chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro non ritenga valide le ragioni del dipendente o le verifiche effettuate dall’Ispettorato, non opera alcuna automaticità nella ricostituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire solo per iniziativa dello stesso.