Il trasferimento di una lavoratrice disabile ad una unità locale più vicina al suo domicilio

Con sentenza n. 668 del 17 settembre 2025, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che il trasferimento del lavoratore disabile presso un’unità produttiva più vicina alla sua abitazione può rientrare tra gli accomodamenti ragionevoli, ma la ragionevolezza di tale provvedimento non è assoluta, dovendo essere valutata in concreto, caso per caso.

I giudici di secondo grado hanno infatti rilevato la necessità per il datore di lavoro di non provvedere a tale modifica di sede unilateralmente, ma valutando la compatibilità con le prescrizioni mediche, le modalità di lavoro e le esigenze personali del dipendente, che deve pertanto essere interpellato.

Nel caso di specie, la nuova sede di lavoro comportava in concreto per la lavoratrice tempi di percorrenza e orari più impegnativi, risultando pertanto una misura “formalmente favorevole ma sostanzialmente penalizzante”.