Il periodo di comporto può essere sospeso dalla richiesta di ferie con istanza espressa e tempestiva

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 aprile 2025 n. 9831, ha statuito che il lavoratore in malattia che presenti una richiesta espressa, specifica e tempestiva di ferie, ai sensi degli artt. 2109 e 2110 c.c., può chiedere di fruire delle ferie maturate e non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie.

La decisione ribadisce come tale facoltà del lavoratore, non si traduce in un obbligo automatico del datore di lavoro di accogliere l’istanza, potendo questi opporvisi per comprovate esigenze organizzative.

Nel caso di specie la dipendente aveva chiesto le ferie quando non era in malattia e, durante la successiva patologia che ha determinato il superamento del periodo di comporto, non aveva presentato alcuna ulteriore istanza. La Corte ha pertanto computato l’intero periodo di assenza come malattia e ha confermato la legittimità del licenziamento intimato per il superamento del periodo di comporto.