Il Tribunale di Milano con sentenza del 6 giugno 2025 n. 1680, ha statuito che è nullo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore a seguito di una sua segnalazione di “whistleblowing”.
Il Giudice ha, quindi, ritenuto sussistente la natura ritorsiva del licenziamento, evidenziando la consequenzialità temporale tra la segnalazione di whistleblowing e il provvedimento sanzionatorio successivo.
A sostegno della sua decisione il Giudice ha rilevato altresì l’assenza di un valido motivo che giustificasse il recesso per giusta causa, richiamando l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023, che introduce una presunzione relativa di ritorsione in caso di misure sfavorevoli successive alla segnalazione, con conseguente inversione dell’onere probatorio in capo al datore di lavoro, onere che, nella specie, non era stato assolto.
