E’ legittimo il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori dopo un trasferimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, ha statuito l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che aveva rifiutato il trasferimento presso un’altra sede di  lavoro per essere adibita a mansioni inferiori a quelle originariamente assegnate.

In particolare i Giudici di legittimità, hanno affermato che, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti rilevi, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti. Conseguentemente, in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., il preteso inadempimento del datore di lavoro non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c., essendo necessaria una valutazione di tutte le circostanze concrete.