E’ illegittimo il licenziamento per giusta causa se il fatto contestato, pur sussistente, è disciplinato dal contratto collettivo con sanzione conservativa

Con ordinanza n. 17548 del 30 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito, nel giudizio di proporzionalità di un licenziamento disciplinare rispetto all’addebito contestato, deve attenersi alla scala valoriale prevista dalla contrattazione collettiva per le sanzioni disciplinari.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso la legittimità del recesso intimato per giusta causa per mancanza della gravità necessaria a fondare la stessa, in quanto la condotta del lavoratore – pur caratterizzata da urla, bestemmie e atti d’ira nei confronti dei colleghi – non aveva causato danni reali, né turbato l’ambiente lavorativo, ed era cessata dopo l’intervento del superiore ed in ogni caso rientrava tra le infrazioni disciplinari sanzionabili con misure conservative.

Pertanto, essendo il comportamento del lavoratore sussumibile, secondo la previsione contrattuale, tra quelli sanzionabili in via conservativa, la Corte ha escluso la configurabilità della giusta causa e confermato ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro con il relativo risarcimento (fino a un massimo di 12 mensilità).