Antisindacalità e violazione formale degli obblighi di informazione e confronto in sede sindacale

Con la sentenza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha statuito che la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione collettiva in tema di informazione e confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale ex art. 28 l. n. 300/1970, tuttavia questa è esclusa ove, per giustificate contingenze, gli interessi partecipativi siano stati comunque assicurati, anche mediante modalità atipiche ed estemporanee, oggettivamente idonee a realizzarne gli scopi.

Infatti, secondo la Corte Suprema la valutazione dell’antisindacalità è oggettiva e richiede la verifica della reale lesione delle prerogative sindacali, non essendo sufficiente la mera inosservanza formale delle procedure.