Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese 

L’INPS, con messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, ha fornito alcune indicazioni in ordine all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dalla L. 207/2024 cd. Legge di Bilancio 2025, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In particolare, secondo l’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014. Lo stesso, oltre al numero di dipendenti effettivi, prende in considerazione anche il fatturato annuo che non deve essere superiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio annuo che non deve essere superiore ai 43 milioni di euro.

L’Istituto, pertanto, ha comunicato è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro mese per mese e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia contributiva con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” al superamento della soglia.

Tuttavia, considerato che, per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dall’impresa che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.