È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal Decreto attuativo del c.d. “AI Act” europeo, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro.
Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale (art. 41)
L’art. 41 del Decreto Legislativo stabilisce al comma 1 che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 – rubricato “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” – nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall’art. 3, punto 1), del regolamento UE IA (2024/1689), assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’art. 11 della legge IA (n. 132/2025). La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che esercita un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione a tale divieto.
Il Decreto, al comma 2, chiarisce inoltre che l’utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 dovrà avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché del principio di non discriminazione.
Il comma 3 dell’art. 41 prevede che, prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro sia tenuto ad assolvere agli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis del D.lgs. n. 152/1997. In tale contesto, al lavoratore è riconosciuto il diritto di ottenere, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, che illustri l’eventuale ruolo svolto dai sistemi di intelligenza artificiale nel processo decisionale, nonché i principali parametri presi in considerazione. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati personali e le ulteriori prerogative previste dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo Regolamento.
Ai sensi del comma 4 del succitato articolo, il licenziamento intimato in violazione del comma 1 dell’art 41 è nullo così come nulle sono le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del medesimo.
Come enunciato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame intende garantire un adeguato livello di trasparenza e comprensibilità delle decisioni assistite da sistemi algoritmici, evitando che il lavoratore si trovi di fronte a decisioni opache o prive di motivazione effettivamente conoscibile.
Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 42)
L’art. 42 del Decreto legislativo in esame prevede al primo comma che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal D.lgs. n. 81/2008, assicuri il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il secondo comma introduce un collegamento diretto tra i sistemi di intelligenza artificiale e gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 prevedendo che l’utilizzo di detti sistemi che incidano sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza debba essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 D.lgs. n. 81/2008.
Il terzo comma della disposizione in esame prevede che i datori di lavoro assicurino un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Infine, la disposizione normativa in esame al quarto comma affida al Ministero del Lavoro il compito di promuovere l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro (art. 48)
L’art. 48, comma 1 del Decreto legislativo in esame sancisce che le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
Tuttavia, la stessa disposizione normativa, al comma 2 prevede che l’utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 sia subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
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