Con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione, richiamando i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129/2024, ha ribadito che, anche nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015, la previsione nel CCNL di una sanzione conservativa per una determinata condotta preclude al datore di lavoro la facoltà di intimare il licenziamento. La Corte ha evidenziato che la determinazione delle infrazioni nei CCNL delimita preventivamente i canoni di gravità dei comportamenti e consente al datore di conoscere ex ante il limite del proprio potere disciplinare. Pertanto, ove il licenziamento sia intimato in violazione di tali clausole espresse, non si versa in un mero difetto di proporzionalità (soggetto alla sola tutela economica), bensì in una condotta insuscettibile di fondare l’espulsione, assimilabile all’insussistenza del fatto materiale con conseguente tutela reintegratoria.
