E’ legittimo per il datore di lavoro rivolgersi ai dipendenti per illustrare la propria posizione durante la vertenza sindacale

Con sentenza del 4 giugno 2026, il Tribunale di Bologna si è pronunciato sui limiti entro i quali il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ai lavoratori nel corso di una trattativa sindacale, escludendo che tale condotta integri, di per sé, un comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Nel caso di specie, alcune organizzazioni sindacali avevano proposto opposizione avverso il decreto emesso nella fase sommaria ex art. 28 St. lav., deducendo che la società, nel corso delle trattative avviate a seguito di una fusione societaria, si fosse rivolta direttamente ai lavoratori mediante comunicati affissi nelle bacheche aziendali e diffusi tramite posta elettronica, con l’intento di delegittimare l’azione sindacale e influenzare il consenso dei dipendenti.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, rilevando che non esiste alcun principio che riservi in via esclusiva alle organizzazioni sindacali la facoltà di comunicare con i lavoratori. Il datore di lavoro può, pertanto, rappresentare direttamente la propria posizione nel corso del confronto sindacale, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e senza ricorrere a modalità denigratorie o idonee ad alterare il regolare svolgimento della dialettica sindacale.